Corte di Cassazione (5564/2018) – Onere della prova nella revocatoria fallimentare di atti dispositivi del socio accomandante divenuto illimitatamente responsabile.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018 n. 5564 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Massimo Falabella.
S.a.s dichiarata fallita - Revocatoria fallimentare - Art. 67 primo comma n. 1 l.fall. - Atti dispositivi o solutori del socio accomandante illimitatamente responsabile – Stato di insolvenza e qualità della controparte – Mancata conoscenza – Onere della prova gravante sul terzo.
Anche ai fini della revocatoria fallimentare di un atto compiuto dal socio illimitatamente responsabile di una società [nello specifico, consistente nella vendita, da parte del socio accomandante di un società in accomandita semplice, di una quota di un complesso immobiliare della stessa; socio divenuto illimitatamente responsabile, ai sensi dell’art. 2320 c.c., a motivo proprio del compimento di quell’atto], il terzo convenuto, in caso di atti dispositivi o solutori rientranti nelle previsioni della norma fallimentare, e non il fallimento, ha l’onere, ex art. 67, primo comma, n.1 L.F., di fornire la prova della sua inscientia decoctionis, ovvero della non conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza in cui la società versava e della qualità del soggetto che aveva agito per conto della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cASS.%20CIV.%205564.2018.pdf