Corte di Cassazione (26242/2021) – Momento dell’incasso quale presupposto dell’azione revocatoria in caso di pagamenti effettuati dal debitore, ante fallimento, mediante emissione di assegni.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 11/10/2021 - 09:57Cassazione civile, sez. VI, 28 Settembre 2021, n. 26242. Pres. Ferro. Est. Dolmetta.
Fallimento - Pagamento di debiti liquidi ed esigibili – Utilizzo di assegno bancario - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, L.F. – Periodo sospetto di sei mesi – Data dell’incasso – Momento decisivo – Data della consegna del titolo – Irrilevanza.