Tribunale di La Spezia – Liquidazione dei beni: considerazioni in tema di accessibilità, di promovibilità del fallimento, di rapporto tra accertamento endo-concorsuale ed eso-procedurale dei crediti e di legittimazione processuale del liquidatore.
Tribunale Ordinario di La Spezia, 02 aprile 2021 (data della pronuncia) – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli.
Sovraindebitamento – Debitore assoggettabile a fallimento e concordato, in particolare – Accesso alle procedure ex L. 3/2012 –Ammissibilità - Procedure concorsuali non effettivamente pendenti – Presupposto necessario.
Domanda di accesso alle procedure ex L. 3/2012 – Presentazione avvenuta – Successiva istanza di fallimento - Proponibilità – Effetti che ne conseguono - Improcedibilità della procedura di sovraindebitamento – Altre conseguenze.
Procedura di liquidazione del patrimonio – Crediti – Rapporto tra procedura di accertamento eso-procedurale ed endo-concorsuale – Prevalere della prima – Fondamento.
Procedura di liquidazione del patrimonio – Liquidatore – Azioni giudiziarie concernenti il patrimonio del sovraindebitato – Promozione o intervento in causa possibili - Peculiari fattispecie di sostituzione processuale – Azioni giudiziarie vertenti su diritti personali del sovraindebitato – Legittimazione processuale esclusiva di questi.
Processi penali – Sovraindebitato - Posizione di persona offesa dal reato o di imputato - Legittimazione del liquidatore nelle due ipotesi – Costituzione di parte civile o intervento volontario quale responsabile civile.
Ai sensi del disposto dell’art. 7, comma 2, lettera a) della Legge 3/2012, come modificato dall’art. 18, comma 1, lettera e) n. 3 del Decreto Legge 179/2012, convertito nella Legge 221/2012, che in particolare ha sostituito l’espressione “assoggettabile” con l'espressione “soggetto”, si deve ritenere che possa accedere alle procedure di sovraindebitamento anche il debitore assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (in particolare il concordato preventivo ed il fallimento), laddove non risultino effettivamente pendenti nei suoi confronti (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) .
I creditori possono promuovere richiesta di fallimento nei confronti del debitore che abbia già proposto domanda di accesso ad una delle procedure di sovra-indebitamento, e l’eventuale sentenza di fallimento sopravvenuta determina, ai sensi dell'art. 12, quinto comma. L. 3/2012 (norma prevista espressamente in materia di accordo di composizione della crisi, ma applicabile per analogia alle altre procedure di sovra-indebitamento), l’improcedibilità della procedura di sovra-indebitamento già pendente (fermo restando che, ai sensi di quella stessa disposizione, gli atti ed i pagamenti autorizzati dal Giudice nella procedura di sovra-indebitamento non possono divenire oggetto di azione revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 L.F., mentre eventuali finanziamenti contratti dal debitore in esecuzione dell’accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore omologati, oppure in esecuzione del programma di liquidazione nell’ambito di procedura di liquidazione del patrimonio, devono essere soddisfatti con grado prededuttivo nella procedura fallimentare). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio non sussiste norma analoga a quella prevista per la procedura fallimentare dall’art. 52, comma 2, L.F. in punto di necessario accertamento in sede endofallimentare, tramite la formazione del passivo, dei crediti nei confronti del fallito, si deve ritenere che i rapporti tra l'accertamento endo-concorsuale, come svolto in sede di procedura ex art. 14 ter L. 3/ 2012, e l'accertamento eso-procedurale, ottenuto da un creditore tramite processi di cognizione ordinaria già pendenti alla data dell'apertura della procedura di liquidazione e proseguiti nelle more della medesima procedura, oppure instaurati successivamente alla data dell'apertura della procedura di liquidazione, comportino la prevalenza dell'accertamento eso-procedurale anche se contenuto in sentenza non ancora passata in giudicato, ciò in ragione della cognizione sommaria che connota l'accertamento endo-concorsuale. L'esito dell'accertamento del credito in sede eso-procedurale, qualora successivo all'accertamento del credito in sede endo-concorsuale, ne comporta, in quanto vincolante, la rettifica (tramite provvedimento del Giudice della procedura di sovra-indebitamento ad istanza di parte o del liquidatore) al fine di uniformare il pregresso accertamento endo-concorsuale al successivo accertamento eso-procedurale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il combinato disposto degli artt. 14 novies, comma 2, primo periodo, e 14 decies Legge 3/2012 configura una peculiare fattispecie di sostituzione processuale a norma dell'art. 81 c.p.c., legittimando il liquidatore a fare valere nel processo in nome proprio i diritti patrimoniali del soggetto sovra-indebitato, ovvero i diritti che riguardano esclusivamente la gestione del suo patrimonio, sia intervenendo nell'azione giudiziaria qualora pendente, sia promuovendola in modo esclusivo qualora non pendente; viceversa, con riferimento alle azioni giudiziarie vertenti su diritti personali, ovvero su diritti con oggetto aspetti essenziali della personalità umana ultronei rispetto alla mera gestione del patrimonio, la legittimazione a promuoverle o a proseguirle appartiene, laddove non produttive di effetti patrimoniali, esclusivamente al sovra-indebitato. Quanto alle azioni giudiziarie vertenti su diritti personali il cui accertamento è produttivo altresì di effetti patrimoniali si verifica una scissione tra profili patrimoniali (rispetto ai quali la legittimazione compete al liquidatore) e profili personali (rispetto ai quali la legittimazione compete al soggetto sovra-indebitato), onde, laddove già instaurate, il liquidatore è legittimato, limitatamente ai profili patrimoniali, a svolgere atto di intervento a norma dell'art. 111, comma 1, c.p.c.; invece , quanto alle azioni non ancora pendenti, si verifica un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e pertanto le stesse azioni possono essere promosse sia dal liquidatore sia dal sovra-indebitato che tuttavia dovranno in via necessaria convenirsi reciprocamente in giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto ai processi penali occorre distinguere a seconda che il sovraindebitato rivesta la posizione di persona offesa dal reato (ipotesi che comporta che il liquidatore è legittimato in via esclusiva all’esercizio dell’azione civile tramite la costituzione di parte civile ex art. 74 e ss. c.p.p., o, se il procedimento risulti già pendente, a subentrarvi, revocando a norma dell’art. 82 c.p.p. la pregressa costituzione a tale titolo del sovraindebitato) o invece di imputato (ipotesi in cui la figura del liquidatore può essere parzialmente assimilata a quella del responsabile civile considerato che il liquidatore è responsabile tramite il patrimonio amministrato dell’obbligazione risarcitoria, a favore della parte civile e nei confronti dell’imputato. derivante dalla sentenza conclusiva del grado di giudizio, passata in giudicato oppure non passata in giudicato, onde è legittimato a partecipare al processo nelle forme previste per l’intervento volontario del responsabile civile a norma dell’art. 85 c.p.p., senza che la parte civile abbia l'obbligo di citarlo a norma dell'art. 83 c.p.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-la-spezia-2-aprile-2021-est-gaggioli
[con riferimento alla prima massima, il Tribunale ha sottolineato che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza preclude invece l’accesso alle procedure minori di composizione della crisi (la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67-73, la procedura di concordato minore ex artt. 74-83, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 268-277) al debitore non solo effettivamente “assoggettato” bensì anche solo “assoggettabile” alle procedure concorsuali maggiori (in particolare il concordato preventivo ex artt. 84-120 e la liquidazione giudiziale ex artt. 121-283), come si evince dal disposto dell’art. 77 del D.Lgs. 14/2019 (previsto espressamente in materia di concordato minore ma applicabile per analogia alle altre procedure concorsuali minori)].