Tribunale di Vicenza – Sovraindebitamento e piano del consumatore; considerazioni in tema di atti in frode e di validità del voto.
Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 27 settembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Giuseppe Limitone.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Frode consistita nel sottacere una circostanza rilevante – Comportamento rilevante per l’esclusione dall'accesso a quella procedura - Animus nocendi – Presupposto da considerarsi però a tal fine necessario.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Riscontro del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'approvazione – Voto di una banca – Finanziamento concesso al sovraindebitato - Violazione del principio del merito creditizio- Necessaria non considerazione di quel votante e del voto da lui espresso.
La frode rilevante per escludere l’accesso al piano del consumatore non può coincidere con la frode presupposto della revocatoria, in quanto quest’ultima opera sul piano oggettivo, come oggettiva deminutio della garanzia patrimoniale (tanto è vero che per la revocatoria ordinaria non occorre mai indagare l’eventuale dolo specifico, id est l’intentio nocendi), mentre la frode del sovraindebitato deve essere caratterizzata dall’animus nocendi perché possa impedire l’accesso alle procedure cui può fare ricorso. In tal senso, l’omessa dichiarazione nel ricorso per l'accesso del sovraindebitato alla procedura di composizione della crisi dell’atto fraudatorio si deve ritenere già costituisca di per sé sintomo dell'intenzione fraudolenta (animus nocendi), che va però esclusa ove l’atto, pur se revocabile, sia stato dichiarato ai creditori con tutti i suoi estremi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini del calcolo della maggioranza necessaria all'approvazione di un piano del consumatore, va esclusa dalla possibilità di votare e di esprimere in quella sede un voto contrario una banca che, in violazione del principio del merito creditizio, abbia erogato un finanziamento al sovraindebitato nella quasi certezza della sua mancata restituzione, essendosi garantita con ipoteca e fideiussioni proprio in vista della probabile insolvenza di quello. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27718.pdf
[nello stesso senso, con riferimento alla prima massima, in tema in particolare di frode rilevante in sede di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, cfr. in questa rivista: Tribunale di Benevento, Ufficio preposto ai fallimenti, 23 aprile 2019 https://www.unijuris.it/node/4672; in tema invece di frode rilevante, in sede di concordato preventivo, in ragione della sua valenza potenzialmente decettiva: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 https://www.unijuris.it/node/4821 e Cassazione civile, Sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30537 https://www.unijuris.it/node/4579; nonché, in tema di procedimento ex art. 173 L.F.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2019, n. 16808 https://www.unijuris.it/node/4710].