Corte di Cassazione (26242/2021) – Momento dell’incasso quale presupposto dell’azione revocatoria in caso di pagamenti effettuati dal debitore, ante fallimento, mediante emissione di assegni.
Cassazione civile, sez. VI, 28 Settembre 2021, n. 26242. Pres. Ferro. Est. Dolmetta.
Fallimento - Pagamento di debiti liquidi ed esigibili – Utilizzo di assegno bancario - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, L.F. – Periodo sospetto di sei mesi – Data dell’incasso – Momento decisivo – Data della consegna del titolo – Irrilevanza.
Con riguardo all’assegno bancario, il “pagamento di debiti liquidi ed esigibili” contemplato dall’art. 67, secondo comma, L.F. che può essere revocato laddove avvenga nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, deve essere riferito, se effettuato con tale mezzo, per potersi considerare compiuto in un “periodo sospetto”, alla data dell’effettivo incasso, trattandosi del momento in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)