Tribunale di Cuneo – Liquidazione coatta amministrativa: presupposti per l'esperimento da parte del Commissario liquidatore dell'azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie effettuate dalla società ammessa alla procedura.

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Data di riferimento: 
06/11/2020

Tribunale Ordinario di Cuneo, Sez. Civile, 06 novembre 2020 – Giudice Paola Elefante.

Liquidazione coatta amministrativa – Revocatoria di rimesse bancarie – Versamenti diretti o accrediti di disponibilità anticipata sfb. - Operazioni suscettibili di revocatoria -  Attuale impianto normativo della L.F. - Distinzione tra rimesse ripristinatorie dei limiti del fido e rimesse solutorie – Irrilevanza – Valenza solutoria dei versamenti  - Criterio utile.

Liquidazione coatta amministrativa– Revocatoria di rimesse bancarie – Presupposti oggettivi richiesti - Consistenza e durevolezza delle rimesse – Criterio di valutazione – Considerazione non singola ma unitaria.

Liquidazione coatta amministrativa – Revocatoria di rimesse bancarie – Consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria – Riscontro - Valutazione dei singoli versamenti – Verifica da considerarsi inidonea-  Esame dell'andamento complessivo degli addebiti  – Modalità di riscontro da adottarsi.

Liquidazione coatta amministrativa – Revocatoria di rimesse bancarie – Requisito soggettivo - Scientia decoctionis - Conoscenza effettiva e concreta da parte della banca - Presupposto necessario - Prova – Ricorso a presunzioni – Ammissibilità - Gravità, precisione e concordanza – Presupposti richiesti – Natura del soggetto interessato – Rilevanza.

Va rilevato, con riferimento alla proposizione da parte del Commissario liquidatore dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. di rimesse bancarie effettuate dalla società in Liquidazione coatta amministrativain periodo “sospetto”,  come, secondo l’attuale impianto normativo della L.F.,  conseguente alla riforma introdotta dal D.L. 35/2005 e modificata con il D. Lgs. 169/2007, la tradizionale distinzione tra rimesse ripristinatorie dei limiti del fido e rimesse solutorie sia divenuta irrilevante ai fini della revocatoria fallimentare. Le rimesse suscettibili di revocatoria sono pertanto ora tutte le operazioni in accredito sul conto corrente, sia che si tratti di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata salvo buon fine, che abbiano veste di pagamento e quindi valenza solutoria, vale a dire che,  a prescindere dall’utilizzo o meno di linee di credito formalmente accordate (che dopo l’entrata in vigore della normativa sulla c.d. trasparenza bancaria sono comunque soggette alla regola della forma scritta ad substantiam), consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista. In sostanza è la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria  nei confronti della banca a conferire natura solutoria alle rimesse, che saranno pertanto revocabili (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al criterio di misurazione della consistenza e della durevolezza delle rimesse,  vale a dire alla individuazione dei parametri in base ai quali una riduzione dell’esposizione debitoria possa considerarsi consistente e durevole ai fini della revocatoria fallimentare, si deve ritenere che i due requisiti debbano essere considerati unitariamente, l’uno come rafforzativo dell’altro, di tal che anche una riduzione progressiva dell’esposizione debitoria con versamenti di modesto importo che persista per un periodo di tempo sufficiente può integrare i requisiti richiesti dall'art. 67, terzo comma, lettera b) L.F. ai fini della revocabilità degli accrediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La valutazione dei requisiti di consistenza e durevolezza deve  fondarsi non sull’esame delle singole rimesse ma sul loro andamento complessivo, nel senso che si dovrebbero, quindi, considerare, ai fini revocatori, quegli accrediti che, se pur frazionati, dimostrino la sussistenza di un processo di rimborso che, ancorché graduale, sia stato in grado di alterare la normale alternanza di operazioni di accredito e addebito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto all’ulteriore elemento richiesto dalla legge fallimentare, ex art. 67, secondo comma, L.F. , ai fini della revocatoria fallimentare il requisito soggettivo della scientia decoctionis  si deve ritenerenon sia integrato dalla mera conoscibilità in astratto dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto solutorio impugnato, ma dalla sua conoscenza effettiva e concreta. Peraltro, vertendosi su uno stato psicologico di un soggetto, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere presuntiva, vale a dire può fondarsi su elementi indiziari sempre che essi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da indurre ragionevolmente un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che il debitore si sia trovato in stato di dissesto economico, e quindi tali da far presumere l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore. Va al riguardo considerato che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di particolari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo più puntuale e tempestivo rispetto al creditore medio (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24895.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 29. 01.2013 (data deposito) 24 ottobre 2012 (data decisione) https://www.unijuris.it/node/1703; Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2167 del 4/08/2011 

https://www.unijuris.it/node/1727 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2018, n. 6575 https://www.unijuris.it/node/4733]

Nota redazionale del dott. Giuseppe Rebecca: 

Questa sentenza ha toccato un po’ tutti gli aspetti della revocatoria delle rimesse bancarie, e si ricollega in più parti alla sentenza del Tribunale di Udine del 24 ottobre 2012, con estensore il dr.  Gianfranco Pellizzoni.

Consistenza e durevolezza

Quanto alla consistenza e durevolezza, questa può essere determinata anche da una serie di versamenti di importo limitato, purché persistenti, che abbiano ridotto l’esposizione .

“Appare preferibile l’interpretazione secondo cui la valutazione dei requisiti di consistenza e durevolezza debba fondarsi non sull’esame delle singole rimesse ma sul loro andamento complessivo, nel senso che si dovrebbero, quindi, considerare, ai fini revocatori, quegli accrediti che, se pur frazionati, dimostrino la sussistenza di un processo di rimborso che, ancorché graduale, sia stato in grado di alterare la normale alternanza di operazioni di accredito e addebito.”

E sul punto non si può che convenire.

S.b.f.

“Le rimesse suscettibili di revocatoria sono pertanto tutte le operazioni in accredito sul conto corrente, sia che si tratti di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata sfb, che abbiano veste di pagamento e quindi valenza solutoria, vale a dire che consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista fallito. In sostanza è la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca a conferire natura solutoria alle rimesse, che saranno pertanto revocabili.”

Per quanto concerne le anticipazioni sbf, non può inoltre essere eccepita la compensazione per assenza di data certa opponibile.

In ogni caso nella fattispecie si revocano tutti gli accrediti sbf e, ex art. 70 l.f., il rientro va calcolato anche sui conti sbf.

La conoscenza dello stato di insolvenza

Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, la relativa prova “può essere presuntiva, vale a dire può fondarsi su elementi indiziari sempre che essi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da indurre ragionevolmente un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che il debitore si sia trovato in stato di dissesto economico, e quindi tali da far presumere l'effettiva scientia decotionis da parte del creditore (cfr. Cass. I, 7.08.1997, n. 7298; Cass. I, 11.02.1995, n. 1545; Cass. I, 23.01.1997, n. 699; Cass. I, 28.08.2001, n. 11289). Inoltre, il grado di diligenza e prudenza richiesto al terzo creditore deve essere rapportato alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, sicché, quando il creditore sia una banca, va considerato che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di particolari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo più puntuale e tempestivo rispetto al creditore medio. “

Nella fattispecie  tre bilanci consecutivi avevano chiuso in perdita, si era in presenza di un grande indebitamento, con plurimi sconfinamenti segnalati dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: