Corte di Cassazione (4694/2021) – Fallimento: revocatoria e presupposti della dichiarazione di inefficacia di un mutuo volto ad estinguere con mezzi anormali una precedente obbligazione e a costituire una garanzia per il debito preesistente.

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Data di riferimento: 
22/02/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4694 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori – Conclusione comportante nullità - Assenza di una norma che la preveda  - Previsione di rimedi speciali – Possibile sanzione d'inefficacia.

Revocatoria fallimentare – Riferimento al periodo sospetto – Richiamo non estensibile alla revocatoria ordinaria ex art 66 L. F. - Assoggettabilità di quella alla sola prescrizione quinquennale.

Revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66 L.F. - Termine di decadenza triennale dalla dichiarazione di fallimento ex art 69 bis L.F. - Inapplicabilità – Fondamento.

Revocatoria ordinaria - Mutuo garantito da ipoteca – Stipula volta a ripianare un precedente mutuo chirografario - Revocabilità – Presupposti.

In assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il richiamo al «periodo sospetto»,  è previsto dalla sola disciplina della revocatoria fallimentare (art. 67 della legge fall.), e non è riferibile a quella ordinaria ex art. 2901 c.c., che, anche se esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 66 L.F., resta soggetta esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2903 cod. civ. Quest'ultimo termine non è tuttavia applicabile alla revocatoria proposta in via di eccezione dal curatore in sede di accertamento del passivo, dal momento che l'art. 95, primo comma, della legge fall. dispone, all'ultimo periodo, che «il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione», in tal modo codificando, anche in riferimento a quella materia, il noto principio generale quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. (Pierluigi Ferrini m- Riproduzione riservata)

Si deve ritenere inapplicabile rispetto alla revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66 L.F.  il termine di decadenza triennale dalla dichiarazione di fallimento contemplato dall'art. 69 bis, primo comma, della legge fall., sia in quanto, secondo il tenore testuale di tale disposizione, il regime da essa introdotto riguarda le azioni «disciplinate» dalla sezione in cui è collocata, mentre  l'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore si esercita ai sensi dell'art. 66, primo comma, L.F. «secondo le norme del codice civile», sia in quanto l'applicazione del predetto termine comporterebbe un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie, nel caso in cui esse coinvolgano interessi (quelli della massa dei creditori) di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che nel caso di due banche mutuanti, una sola delle quali vantava un precedente credito nei confronti della mutuataria, non aveva differenziato la posizione dell'altra, la quale effettivamente aveva erogato le somme alla debitrice con contestuale iscrizione dell'ipoteca su suoi immobili, senza tuttavia beneficiare dell'estinzione anticipata del proprio credito). (Massima ufficiale)

[Al riguardo, con riferimento al caso di specie, la Corte ha però precisato come, nell'eventualità  in cui l'erogazione di un nuovo finanziamento a favore della società poi fallita abbia avuto effettivamente luogo, ma ciò nel quadro di un'operazione non preordinata esclusivamente all'estinzione della precedente obbligazione ed al ripianamento (mediante l'iscrizione dell'ipoteca) del rischio di credito sottovalutato al momento della sua insorgenza, la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca concessa a garanzia del nuovo finanziamento possa richiedere una più ampia valutazione, comprendente anche un raffronto tra le condizioni da ultimo concordate tra le parti e quelle alle quali erano stati accordati i precedenti mutui, stante che risulta possibile che la banca si sia limitata a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all'impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un nuovo rischio contestualmente assunto, onde tale operazione possa considerarsi funzionale non solo, e non tanto, all'azzeramento della precedente situazione debitoria ma quale operazione volta a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali, per esempio afferenti il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l'assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti; ciò, vieppiù in quanto  il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa fallimentare vigente, che a mezzo degli artt. 182 bis e 182 quater consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25185.pdf 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3778https://www.unijuris.it/node/4569; con riferimento alla terza massima: Cassazione civile, Sez. III, 04 Aprile 2017, n. 8680  https://www.unijuris.it/node/3438; con riferimento alla quarta: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018, n. 4202  https://www.unijuris.it/node/4728 e Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3955 https://www.unijuris.it/node/3940]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: