Corte di Cassazione (24632/2021) – Retrodatazione del dies a quo per l’esercizio dell’azione revocatoria anche in ipotesi in cui al concordato preventivo abbia fatto seguito l’'amministrazione straordinaria.
Cass., Sez. 1, 13 settembre 2021, n. 24632, Pres. Cristiano, Est. Vella
Azione revocatoria – Concordato preventivo sfociato in un’amministrazione straordinaria - Computo del “dies a quo” – Principio di consecuzione delle procedure – Applicabilità – Fondamento.
Ai fini della retrodatazione del “dies a quo” per l’esercizio dell’azione revocatoria, il principio di consecuzione delle procedure è applicabile anche in ipotesi in cui al concordato preventivo abbia fatto seguito l’'amministrazione straordinaria. La consecuzione è, invero, un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda. Massima Ufficiale
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27697.pdf
[con riferimento alla problematica in generale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482https://www.unijuris.it/node/5548,Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21516.https://www.unijuris.it/node/4233,Tribunale di Pordenone, 15 giugno 2017 https://www.unijuris.it/node/3535,Tribunale di Padova, Sez. II civ., 22 ottobre 2015 https://www.unijuris.it/node/3923]