Corte di Cassazione (9590/2022) – Procedura fallimentare di durata eccessiva: decorrenza del termine semestrale entro il quale i creditori ammessi, anche se integralmente soddisfatti, possono avanzare una richiesta di equo indennizzo.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 05/05/2022 - 16:32Corte di Cassazione, Sez. II civ., 24 marzo 2022, n. 9590 – Pres. Felice Manna, Rel. Giuseppe Grasso.
Fallimento – Procedura aperta prima del D. Lgs. n. 5/2006 – Chiusura definitiva – Eccessiva durata - Creditori anteriormente soddisfatti – Istanza volta al riconoscimento di un equo indennizzo – Proponibilità entro sei mesi da quel momento - Fondamento.