Corte di Cassazione (22954/2020) - Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte nei giudizi di impugnazione (c.d. giudicati endofallimentari) producono effetti solo al fine del concorso ma non anche della graduazione dei crediti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22954 – Pres. Francesco Genovese,Rel. Paola Vella.
Fallimento – Stato passivo - Giudicati endofallimentari – Effetti – Accertamenti definitivi del diritto dei creditori a partecipare al concorso – Decisioni determinanti anche ai fini della graduazione dei privilegi – Esclusione – Attività riservata alla successiva fase del riparto.
Fallimento – Approvazione dello stato passivo – Formazione del c.d. giudicato endofallimentare – Crediti ammessi in chirografo – Successiva legge retroattiva che introduce nuovi privilegi – Emanazione – Possibilità che detti crediti si trasformino in privilegiati – Limite temporale – Definitività del riparto.
Fallimento - Creditore ipotecario - Interessi convenzionali dalla data della vendita e sino al deposito del piano di riparto - Spettanza - Esclusione
Il cd. giudicato endofallimentare ex art. 96, comma 5, l.fall. riguarda solo l'"an" il "quantum" e l'eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché - specie dopo la soppressione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, dell'onere per il creditore istante di indicare, oltre all'eventuale titolo di prelazione, anche la "graduazione del credito" - il giudice delegato non è tenuto ad accertare l'eventuale collocazione privilegiata del credito in modo "comparativo", cioè graduando i crediti secondo l'ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 e ss. c.c., attività che resta invece riservata alla successiva fase del riparto. (Massima ufficiale)
In presenza di una legge retroattiva che introduca nuovi privilegi, questi ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l'approvazione dello stato passivo (e, perciò, anche dopo la formazione del cosiddetto giudicato endofallimentare), fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, dato che la definitività del reparto rappresenta un limite invalicabile, che rende "intangibili" i riparti dell'attivo eseguiti nel corso della procedura, con la sola eccezione dell'accoglimento delle domande di revocazione, espressamente contemplata dall'art. 114 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all'art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicché al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.(Conf. Cass. n. 4371 del 1994). (massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24482.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 13 luglio 2017, n. 176 https://www.unijuris.it/node/3897; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 26 settembre 2019, n. 24068 https://www.unijuris.it/node/4837 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2018, n. 22771 https://www.unijuris.it/node/4635]