Corte di Cassazione (31729/2024) – Opposizione allo stato passivo e incompatibilità che il giudice delegato faccia parte del collegio chiamato a decidere: rimedi giudiziali messi a disposizione dell'opponente a seconda dei casi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2024, n. 31729 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.
Opposizione allo stato passivo – Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere – Rigetto dell'opposizione - Rimedi esperibili dall'opponente a seconda che sia stato o meno posto nelle condizioni di conoscerne la composizione.
Se pure è vero che l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, quando in concreto non sia stato possibile avvalersi di detto rimedio, per avere la parte conosciuto la composizione del collegio unicamente con il provvedimento decisorio, allora il rimedio è proprio quello di far valere la nullità di detto provvedimento, per violazione del principio del “giusto processo” espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, Cost. che trova il suo fondamento nell’art. 6, par. 1 CEDU. (Massima Ufficiale)
[con riferimento al principio generale valido nel caso in cui la parte opponente sia stata posta nella condizione di conoscere la composizione del collegio, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22835 https://www.unijuris.it/node/3921].