Corte di Cassazione (14960/2020) – Stato passivo e domanda di ammissione di un credito assistito da ipoteca: indicazioni che risultano necessarie in fase di accertamento al fine del riconoscimento del privilegio ex art. 93 ante e post riforma.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14960 – Pres. Est. Massimo Ferro.
Fallimento – Stato passivo - Crediti assistiti da ipoteca – Domanda di ammissione ex art. 93 L.F. – Riconoscimento del privilegio - Normativa anteriore e posteriore alle riforma ex D.Lgs. n. 5 del 2006 – Fase dell’accertamento del passivo - Indicazioni che risultano necessarie – Riscontri demandati alla fase del riparto.
In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da ipoteca, ai sensi dell’art. 93 L. F., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, non è necessaria nella domanda l’indicazione, da parte del creditore, del bene su cui grava tale garanzia, risultando sufficiente la precisazione delle ragioni della prelazione, atteso che l’eventuale omissione rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica dell’esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all’ambito dell’accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto. Né sussiste dubbio della piena continuità di tale indirizzo, che vuole che il controllo sulla sussistenza o meno del bene, sul quale cade il privilegio sia postergata alla fase della graduazione dei crediti finalizzata al riparto, anche con riguardo alla disciplina dell’insinuazione post riforma, in quanto è possibile riconoscere la collocazione in privilegio di un credito anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell’attivo fallimentare; occorre però che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23887#gsc.tab=0
[con riferimento alla prima parte della massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2017 n. 17329 https://www.unijuris.it/node/3573 e Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2011 n. 6849 https://www.unijuris.it/node/1911; con riferimento alla successiva: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2019, n. 5341 https://www.unijuris.it/node/4637].