Corte di Cassazione (977/2021) – Fallimento e riparti parziali dell'attivo: soggetti legittimati a proporre reclami e necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori. Ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2021, n. 977 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Ripartizione dell'attivo - Progetto di riparto parziale del curatore - Reclamo ex art. 26 L.F. – Decisione del giudice delegato – Reclamo ex art. 36 L.F. - Proponibilità dei reclami da parte di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto – Necessaria integrazione del contraddittorio – Difetto di integrazione - Rilevabilità d’ufficio.
Fallimento – Ripartizione dell'attivo - Progetto di riparto parziale del curatore - Reclamo ex art. 26 L.F. – Decisione del giudice delegato – Reclamo ex art. 36 L.F. - Decreto del Tribunale – Provvedimento avente il carattere della decisorietà e definitività - Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Costituzione.
In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall., sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione, potendo il difetto di integrazione del contraddittorio essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Massima ufficiale)
Il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 I.fall, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24943.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 26 settembre 2019, n. 24068 https://www.unijuris.it/node/4837].