Tribunale di Torre Annunziata – Fallimento: non necessità della modifica dello stato passivo nei casi di intervenuto parziale pagamento da parte dei coobbligati o degli eredi di un debito o di estinzione della società creditrice.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. Fallimentare, 04 marzo 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Anna Laura Magliulo.
Fallimento – Stato passivo – Curatore - Istanza di modifica – Credito insinuato – Intervenuto parziale pagamento da parte dei coobbligati - Mantenuto peso ponderale dello stesso – Fondamento - Ipotesi che non rende necessaria la modifica – Rigetto – Inammissibilità della surrogazione.
Fallimento – Decesso del fallito – Prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi – Credito insinuato al passivo – Pagamento parziale da parte di un coerede – Necessaria modifica dello stato passivo – Esclusione – Applicabilità in via estensiva dell'art. 61 L.F.
Fallimento - Società creditrice ammessa al passivo – Estinzione- Successione nel credito da parte dei soci – Non necessità della modifica dello stato passivo.
Il credito ammesso al passivo (per l’intero) diminuisce (nella stessa proporzione degli altri creditori concorrenti parimenti collocati) esclusivamente delle somme che esso si vede attribuire nei riparti propri di quel dato fallimento, non anche dei parziali pagamenti che esso riceva parallelamente, presso altri condebitori solidali (siano in bonis o falliti), mantenendo pertanto il proprio peso ponderale sino a che la somma dei parziali pagamenti (lato sensu esterni) e dei riparti non raggiunga il totale pagamento dello stesso; ciò in quanto l’art. 61, primo comma, L.F., in deroga alla disciplina generale delle obbligazioni solidali, al fine di evitare che sia ridotto il peso che il credito parzialmente soddisfatto ha nel concorso (ove il pagamento avviene, di regola, già in misura percentuale) e che quindi il creditore ne risulti di fatto danneggiato, stabilisce che “il creditore di più obbligati in solido (artt.1292 e ss. c.c.) concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti per l'intero credito in capitale e accessori sino al totale pagamento”. In tal caso, alla luce del disposto del secondo comma di tale articolo, fin tanto che il creditore parzialmente soddisfatto per effetto dei pagamenti eseguiti dai coobbligati non venga soddisfatto per l’intero credito, non risulta possibile, che sia consentito agli stessi di surrogarsi nelle ragioni del rispettivo creditore nei confronti del fallito, non essendosi la condizione richiesta da tale comma, ancora verificata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 61 L.F. in caso di decesso del fallito nel corso della procedura fallimentare la stessa prosegue nei confronti dei suoi eredi anche se abbiano accettato con beneficio d'inventario; in tal caso gli stessi vanno assimilati nei confronti dei creditori ai coobbligati in solido, onde anche l'intervenuto pagamento parziale di un credito ammesso al passivo da parte di un erede non ne modifica il peso ai fini del concorso e lo stesso non potrà surrogarsi, insinuandosi al passivo, nelle ragioni del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento all'ipotesi che la società il cui credito sia stato ammesso al passivo si estingua nel corso della procedura anteriormente al riparto si deve ritenere che tale credito non si consideri espunto dalle somme destinate al riparto, ma salvo il caso che venga espressamente e non implicitamente rinunciato, passi, in virtù di un fenomeno successorio, in capo ai soci di tale società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)