Corte di Cassazione (23556/2024) - Durata irragionevole della procedura fallimentare: la creditrice ammessa al passivo ha diritto di vedersi riconosciuto un equo indennizzo anche se nulla abbia ricevuto in sede di riparto.
Corte di Cassazione, Sez. II, 03 settembre 2024, n. 23556 – Pres. Milena Falaschi, Rel. Rossana Giannaccari.
Durata irragionevole della procedura fallimentare – Creditrice ammessa al passivo – Riconoscimento di un equo indennizzo - Diritto a che le sia riconosciuto - Irrilevanza del suo non aver ricevuto alcunché in sede di riparto.
In tema di equa riparazione per la durata irragionevole della procedura fallimentare, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, ai fini della determinazione dell’indennizzo occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso al passivo, non assumendo invece rilevanza il fatto che lo stesso non abbia percepito alcun soddisfacimento. (Massima Ufficiale) [nello specifico la Cassazione ha riconosciuto che fosse errata la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare sul rilievo che, seppure fosse stata ammessa al passivo, nulla fosse stato liquidato alla società ricorrente in sede di piano di riparto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)