Corte di Cassazione (41511/2021) – Fallimento e stato passivo: considerazioni in tema di domanda di insinuazione tardiva e di legittimazione del creditore tardivo all'impugnazione dei crediti tempestivi già ammessi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 dicembre 2021, n. 41511 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Stato passivo – Impugnazione dei crediti ammessi – Legittimazione non solo dei creditori tempestivi ma anche di quelli tardivi– Termini preclusivi.
Fallimento – Stato passivo – Impugnazione dei crediti ammessi – Creditori tempestivi e tardivi – Pregiudiziale di rito – Soggetti cui la legittimazione al rimedio va negata.
Fallimento – Stato passivo – Insinuazione tardiva – Effetti preclusivi – Impugnazione dei crediti ammessi - Riparto parziale o finale - Soddisfazione totale del creditore impugnato – Anteriorità rispetto all'esame della domanda ex art 98 L.F. - Necessario riconoscimento del venir meno dell'interesse all'impugnazione.
“Entro i termini di decadenza previsti dalla legge, sono legittimati all’impugnazione dei crediti ammessi, di cui all’art. 98, comma 3, L. fall., tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta definitivamente o sia ancora “sub iudice” per la pendenza dell’opposizione contro il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata”(Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha al riguardo precisato che l'unico termine preclusivo ai rimedi impugnatori previsti dall'art. 98 L. fall. (quindi, si deve ritenere, anche alla proposizione dell'impugnazione, di cui al terzo comma, avverso l'accoglimento della domanda di un creditore concorrente) è costituito dal decorso del termine di cui all'art. 99, primo comma, L.F. o dell'art. 367 c.p.c., a seconda che il creditore abbia o meno ricevuto dal curatore la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Poiché l'impugnazione di un credito ammesso al passivo rappresenta lo strumento a garanzia della maggior soddisfazione del credito vantato dal creditore concorrente (o di chi, a torto o ragione, aspira a diventare tale), la legittimazione a far valere tale rimedio va negata, in via pregiudiziale di rito, al solo creditore che non abbia presentato domanda di insinuazione o al creditore, tempestivo o tardivo che sia, che pur avendola presentata, l'abbia vista respingere e non abbia proposto opposizione, il quale essendo stato definitivamente escluso dallo stato passivo, non può più affermare di essere titolare di un credito concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'unico effetto pregiudizievole derivante dalla proposizione tardiva della domanda di insinuazione si deve ritenere sia contemplato dall'art. 112 L. fall., a norma del quale i creditori tardivi concorrono alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione [anche questo fatto può comunque comportare una preclusione particolare a danno del creditore tardivo, consistente nel fatto che, laddove la domanda di impugnazione ex art. 98, terzo comma, L.fall. da quello stesso proposta, venga esaminata solo dopo il deposito da parte del curatore di un piano di riparto parziale o finale che veda il creditore concorrente impugnato totalmente soddisfatto, dovrà prendersi atto da parte del tribunale del venir meno dell'interesse del creditore tardivo all'impugnazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8869 https://www.unijuris.it/node/3391; Cassazione civile, Sez. VI, 10 Maggio 2018, n. 11366 https://www.unijuris.it/node/4212 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 09 febbraio 2021, n. 3054https://www.unijuris.it/node/5658; con riferimento all'ipotesi particolare contemplata in sede di terza massima, si sottolinea che la Corte ha espresso al riguardo un secondo principio di diritto che recita “L'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione della domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione non venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia esaminata”].