Corte di Cassazione (36401/2023) – L'attestatore che nella sede concordataria poi sfociata nel fallimento non ha svolto una prestazione secondo i dettami dell'art. 1176, comma 2, c.c. non ha titolo ad essere ammesso al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2023, n. 36401 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Fallimento che faccia seguito all'avvenuta revoca dell'ammissione a concordato preventivo – Atti in frode commessi dal proponente – Mancata indicazione ai creditori dei comportamenti in cui sono consistiti – Omissione di informazioni rilevanti anche da parte dell'attestatore – Stato passivo – Domanda di insinuazione di credito da questi proposta – Inadempienza professionale determinante rigetto.
L’attestazione di veridicità dei dati aziendali ex art. 161, comma 3, l.fall. non è un’attività asettica ed astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell’azienda, in quanto tale funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria, oltre che a fornire all’autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato. La decisione che i creditori devono assumere, a differenza del sindacato giudiziale ammissivo e omologatorio, ben può involgere valutazioni personali, non solo di convenienza della proposta e di affidabilità del piano, ma anche di soggettiva fiducia nel debitore (e finanche della sua “meritevolezza”, per quanto espunta dal perimetro giurisdizionale). Le informazioni dell'attestatore che devono corredare la domanda di ammissione al concordato preventivo non possono pertanto non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. Che sia in questione un bene di primario rilievo risulta tra l'altro dalla tutela penalistica allestita a tutela del consenso dei creditori, oltre che delle valutazioni demandate all’autorità giudiziaria, con il reato di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l.fall., che punisce infatti l’attestatore il quale non solo esponga informazioni false, ma anche ometta di riferire informazioni rilevanti. [nello specifico, con riferimento ad un fallimento apertosi in conseguenza dell'avvenuta revoca ai sensi dell'art. 173 L.F. dell'ammissione a concordato preventivo come decisa dal tribunale a motivo dell'avvenuta segnalazione da parte del commissario giudiziale circa il compimento da parte del proponente, imprenditore individuale, anteriormente all'accesso alla procedura concordataria, di condotte depauperative del patrimonio, consistenti in prelievi per circa un milione di euro per finalità estranee all'attività d'impresa non correttamente iscritti nel bilancio, sottaciute nella domanda prenotativa da lui presentata, nella proposta concordataria e anche nella relazione dell'attestatore, che con domanda di ammissione tardiva aveva poi richiesto, ciò nonostante, l’ammissione al passivo fallimentare del credito che riteneva dovesse essergli riconosciuto in prededuzione, a titolo di compenso per l'attività precedentemente svolta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso il decreto della Corte d'Appello che ne aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, da cui era stato escluso a motivo dell'omessa considerazione in sede di concordato di elementi essenziali per l'informazione dei creditori, emersi solo in seguito ai rilievi del commissario giudiziale, e per non avere egli, per converso, provato come avrebbe dovuto fare per replicare alle accuse di negligenza rivoltegli, di aver svolto svolto una prestazione con la diligenza dovuta ex art. 1176 comma 2, c.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di atti in frode commessi dal proponente di un concordato preventivo, come comportanti la revoca dell'ammissione a quella procedura, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013https://www.unijuris.it/node/4821 e Corte di Cassazione, Sez.I civ., 13 aprile 2022, n. 12115https://www.unijuris.it/node/6269; in tema di necessità che l'informativa fornita ai creditori non solo dal proponente, ma anche dall'attestatore, in sede di ammissione al concordato preventivo debba riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2023, n. 15230https://www.unijuris.it/node/7067].