Corte di Cassazione (26591/2024) – Fallimento: la domanda di insinuazione al passivo di un credito ipotecario produce un effetto interruttivo della prescrizione valido per tutta la durata della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 ottobre 2024, n. 26591 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Insinuazione al passivo di un credito ipotecario - Avvenuta iscrizione con efficacia ventennale – – Efficacia interruttiva della prescrizione - Differenza rispetto a quanto accade in sede di esecuzione individuale – Effetto che permane per tutta la durata della procedura.
In tema di ammissione al passivo del credito ipotecario, a differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in cui l'iscrizione della garanzia reale non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c.c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il titolare chiede che il suo diritto di credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva, posto che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione; conseguentemente, alla data della domanda di insinuazione, sia essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione ipotecaria non deve aver superato il ventennio ed in tal caso la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura. (Massima Ufficiale)