Corte di Cassazione (36050/2021) – Legittimità dell’incameramento da parte dello Stato nel “Fondo unico di giustizia” delle somme non potute assegnare da parte della procedura fallimentare.
Cassazione civile, sez. VI, 22 Novembre 2021, n. 36050. Pres., est. Ferro.
Fallimento - - Destinazione al Fondo Unico Giustizia delle Somme depositate in favore dei creditori irreperibili e non reclamate - Esclusione del diritto del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare su dette somme - - Contrasto con la Costituzione e con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU - Esclusione
In ambito fallimentare, la disciplina in base alla quale le somme rivenienti dalla liquidazione dell'attivo ed assegnate, in sede di riparto, ai creditori irreperibili, sono versate, se da questi non reclamate, al Fondo Unico Giustizia, non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto né dei creditori rimasti insoddisfatti né, a maggior ragione, del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare. (massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26646.pdf
[Cfr anche in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.I civ., 28 febbraio 2020, n. 5618 – https://www.unijuris.it/node/5078]