Corte di Cassazione (9590/2022) – Procedura fallimentare di durata eccessiva: decorrenza del termine semestrale entro il quale i creditori ammessi, anche se integralmente soddisfatti, possono avanzare una richiesta di equo indennizzo.

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Data di riferimento: 
24/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 24 marzo 2022, n. 9590 – Pres. Felice Manna, Rel. Giuseppe Grasso.

Fallimento – Procedura aperta prima del D. Lgs. n. 5/2006 – Chiusura definitiva – Eccessiva durata - Creditori anteriormente soddisfatti – Istanza volta al riconoscimento di un equo indennizzo – Proponibilità entro sei mesi da quel momento - Fondamento.

Fallimento – Riforma ex D.Lgs. n. 5/2006 dell'art. 114, primo comma, L.F. - Procedura aperta successivamente – Pagamenti fatti in sede di riparto definitivo – Irripetibilità - Eccessiva durata della procedura – Creditori soddisfatti - Istanza di equo indennizzo – Proponibilità entro sei mesi dal momento in cui sono stati pagati.

Sotto la vigenza del vecchio testo normativo dell'art. 114, anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 5/2006, che a differenza di quello attuale, non statuiva l'irrepetibilità dei pagamenti ottenuti dai creditori in sede di riparto dell'attivo, i creditori, pur soddisfatti, solo a partire dal provvedimento di chiusura del fallimento vedevano stabilizzarsi definitivamente la loro posizione e, quindi, con riferimento ad una procedura fallimentare soggetta alla precedente disciplina in quanto aperta antecedentemente all'entrata in vigore di detto decreto si deve ritenere che solo dal momento dell'irrevocabilità di detto provvedimento di chiusura si debba far decorrere il semestre di cui all'art. 4, L. n. 89/2001 entro il quale le parti di un processo, e quindi nel caso del fallimento i creditori anche integralmente soddisfatti, possono richiedere un equo indennizzo in caso di eccessiva durata della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sotto la vigenza del nuovo testo normativo dell'art. 114, primo comma,  L.F., i creditori ammessi, che siano stati integralmente soddisfatti, con la definitività del provvedimento di riparto cessano di essere parte della procedura fallimentare, stante che i pagamenti «non possono essere ripetuti», e, quindi, per loro, il termine di sei mesi decorre da quel momento, non conservando interesse alcuno al prosieguo di quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27194.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-24-marzo-2022-n-959...

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -2, 21 marzo 2019, n. 8088   https://www.unijuris.it/node/4992].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: