Corte d'Appello di Catania – Amministrazione straordinaria di società poi assoggettata a fallimento: necessità che i pagamenti dei crediti prededucibili da parte dei commissari liquidatori risultino autorizzati.

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Data di riferimento: 
24/01/2024

Corte d'Appello di Catania, Sez. I civ., 24 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Antonella Vittoria Balsamo, Cons. Dora Bonifacio e Antonino Fichera.

Amministrazione straordinaria – Commissari liquitatori - Pagamento dei crediti prededucibili – Necessità dell'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza – Fondamento – Norme previste dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa – Applicabilità.

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 L.F., atteso che la previsione di un’unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell’art. 111 bis L.F. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l’esclusione dall’accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell’art. 111 bis, comma 4, L.F.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 L.F.” [nello specifico, la procedura interessata al reclamo ex art 26 L.F. aveva ad oggetto la decisione assunta, su ricorso della curatela, dal tribunale fallimentare nei confronti dei commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria, cui era stata precedentemente assoggettata una società poi dichiarata fallita, che non aveva approvato il rendiconto di gestione dagli stessi depositato, ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, con riferimento alla quale la Corte d'Appello ha ritenuto che fossero a tale procedura applicabili, ai sensi dell'art.1 della legge n. 95/1979, le norme contenute negli artt. 195 e ss. L.F. per la liquidazione coatta amministrativa, in particolare l'art. 212, onde ha confermato che i commissari liquidatori, senza l’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non avrebbero potuto, come da loro fatto, determinando così un pregiudizio, quanto meno potenziale, per la massa dei creditori, effettuare, in perfetta autonomia, in particolare senza sottoporli alla procedura di accertamento del passivo ex artt. 207, 208 e 209 L.F., pagamenti di crediti prededucibili e ne ha pertanto respinto il reclamo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31126/CrisiImpresa?Nella-liquidazione-coatta-amministrativa-i-pagamenti-di-tutti-i-crediti-prededucibili-devono-essere-autorizzati#google_vignette

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-catania-24-gennaio-2024-pres-est-balsamo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: