Corte di Cassazione (4322/2024) - Liquidazione coatta amministrativa: opposizione allo stato passivo e considerazioni in tema di onere della prova, di prescrizione presuntiva del credito e di deferibilità al curatore del giuramento decisorio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2024, n. 4322 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Opponente – Onere probatorio – Documenti già avanzati avanti al commissario liquidatore – Richiamo – Presupposto sufficiente.
Insinuazione allo stato passivo di credito professionale – Curatore – Prescrizione presuntiva – Eccezione sollevata – Creditore – Deferimento al curatore del giuramento decisorio – Ammissibilità se formulato come de scientia o de notitia – Effetto che ne consegue.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 L. fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice – ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l’acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
A fronte della domanda di insinuazione al passivo di un credito riconducibile alla previsione di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., formulata cioè da un professionista con riferimento ad alcune prestazioni da lui svolte a favore della fallita allorché in bonis, il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione presuntiva, onde conseguentemente deve ritenersi che al medesimo soggetto possa anche essere deferito il giuramento decisorio, sia pure, con una formulazione adattata al ruolo di terzo ricoperto, come de scientia o de notitia. e non come de veritate, e ciò in quanto, diversamente argomentando, l’eccezione di prescrizione presuntiva si trasformerebbe in un mezzo di prova insuscettibile di prova contraria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-febbraio-2024-n-4322-pres-ferro-est-amatore
[con riferimento alla prima massima e allo stesso principio come valido in ambito fallimentare, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 21 Dicembre 2016, n. 26639 https://www.unijuris.it/node/3180; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433; Corte di Cassazione, Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25663 https://www.unijuris.it/node/5422 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2023, n. 29282 https://www.unijuris.it/node/7389; con riferimento alla seconda massima, in tema di deferibilità del giuramento decisorio, nei termini su indicati, nei confronti del curatore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva di un credito, e di prodursi degli effetti del mancato giuramento nel caso lo stesso affermi di non sapere se il relativo pagamento sia avvenuto o meno, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 29 agosto 2023, n. 25442 https://www.unijuris.it/node/7159 e Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 29 agosto 2023, n. 25442 https://www.unijuris.it/node/7159].