Corte di Cassazione (22563/2023) Fallimento: è revocabile la concessione di un'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un mutuo fondiario quando destinato solo a ripianare una precedente esposizione debitoria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 luglio 2023, n. 22563 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Paolo Catallozzi.
Contratto di mutuo fondiario – Stipulazione volta a ripianare un precedente esposizione debitoria – Ipoteca riconosciuta a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta – Revocabilità – Esenzione ex art. 39, comma 4, TUB – Inapplicabilità.
La concessione di un'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell'art. 67, L. fall., qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a ripianare una precedente esposizione debitoria e l'atto si inserisca in un'operazione unitaria a ciò funzionale, non rilevando, in senso contrario, l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 39, comma 4, TUB, in quanto a fronte di un'operazione anormalmente solutoria l'ipoteca perde la qualificazione di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario e, con essa, il beneficio dell'esenzione. (Massima Ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5034 https://www.unijuris.it/node/6245 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018, n. 4202 https://www.unijuris.it/node/4728].