Corte di Cassazione (8557/2023) – Creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito: modalità di soddisfazione.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27 marzo 2023, n. 8557 – Primo Presidente f.f. Pietro Curzio, Rel. Massimo Falabella
Fallimento - Creditori titolari di ipoteca o pegno su beni acquisiti alla procedura - Garanzie costituite per debiti di soggetti terzi - Tutela dei loro diritti – Modalità - Ricorso all'insinuazione al passivo – Esclusione – Fondamento - Partecipazione alla distribuzione dell’attivo in sede di riparto – Possibile ricorso - Eventuale lesione anche parziale dei loro diritti - Reclamo ex art. 110, comma 3, L.F. - Legittimazione alla proposizione.
"I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento".
"I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati".
"Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall.".
"Il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito".
"Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa". (Principi di diritto)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20SSUU%20n.%208557.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-27-marzo-2023-n-8557-pres-curzio-rel-falabella
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28985.pdf
[con riferimento al primo principio, cfr. in questa rivista in senso contrario: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2657 https://www.unijuris.it/node/4622; in senso viceversa conforme: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1067 https://www.unijuris.it/nod riguardoe/5522; Corte di Cassazione, Sez. , 25 maggio 2022, n. 16939 https://www.unijuris.it/node/6479 e Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18790 https://www.unijuris.it/node/5025; con riferimento all terzo principio, cfr: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 26 settembre 2019, n. 24068 https://www.unijuris.it/node/4837].
[Al riguardo, la Corte ha sottolineato che sulla questione dibattuta non poteva avere alcuna incidenza il fatto che il nuovo codice della crisi avesse, in tema di “accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale”, disciplinato, all'art. 201, primo comma, CCII,non solo le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, ma anche “le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni, anch'essi compresi in quella procedura, ipotecati a garanzia di debiti altrui” e che avesse previsto di conseguenza (terzo comma, lettera b) che il ricorso deve in particolare determinare “la somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del creditoper il quale si intende partecipare al riparto se il debitore, nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, è datore d'ipoteca”; ciò in quanto l'art. 390, comma 2, CCII ha sostanzialmente precisato che la nuova normativa non può, in generale, avere efficacia retroattiva, onde non risultava possibile applicare in via analogica quella disposizione o trarne argomenti interpretativi, non potendosi ravvisare, in ragione della mancanza di una norma specifica in ambito fallimentare, alcuna continuità tra le vecchie e le nuove disposizioni che mw potesse giustificare l'adozione].