Corte di Cassazione (20068/2022) – Fallimento e ammissione al passivo con riserva: il decreto con cui il giudice delegato la scioglie è assoggettabile all'impugnazione ex art. 98 L.F. e non al reclamo ex art. 26.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2022, n. 20068 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Mauro Di Marzio.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione con riserva – Impugnabilità immediata ex art. 98 L.F. - Successivo decreto del giudice delegato di scioglimento della riserva – Assoggettabilità allo stesso mezzo di impugnazione – Proponibilità del reclamo ex art. 26 L.F. - Esclusione – Fondamento.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione del credito con riserva, adottato ai sensi dell'articolo 96 L. fall., tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113 bisdella stessa legge è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'iniziale provvedimento di ammissione con riserva, all'impugnazione mediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 L. fall., in quanto momento terminale della fase di accertamento ed ammissione al passivo. (Massima Ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27777.pdf
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-giugno-2022-n-20068-pres-cristiano-est-di-marzio
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2020, n. 268 https://www.unijuris.it/node/5218]