Corte di Cassazione (18124/2022) – Fallimento: in presenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 142 L.F. l'esdebitazione può essere riconosciuta al debitore anche in presenza di crediti IVA non totalmente soddisfatti.
Corte di Cassazione, Sez. V civ., 06 giugno 2022, n. 18124 – Pres. Enrico Manzon, Rel. Salvatore Liuzzi.
Fallimento – Chiusura - Esdebitazione – Presenza di debiti IVA non integralmente soddisfatti – Ammissibilità ciononostante del riconoscimento di detto beneficio – Assenza di contrasto con la normativa europea.
In tema di fallimento, l’esdebitazione del fallito di cui agli artt. 142 e 143 L. fall. è applicabile anche ai debiti IVA, non contrastando con l’art. 4, par. 3, TUE e con gli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (cd. “Sesta Direttiva”), in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Massima Ufficiale) [la Corte ha al riguardo sottolineato che l'esdebitazione risponde proprio alla rilevante esigenza, avvertita in misura crescente in ambito unionale, di consentire al debitore, svincolato dai debiti pregressi (c.d. discharge), di ripartire e riproporsi nella società (c.d. fresh restart), senza dover scontare vita natural durante un’insormontabile limitazione nel reinserimento nel circuito sociale ed economico in ragione di debiti rimasti insoluti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-6-giugno-2022-n-18124-pres-manzon-est-leuzzi
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27508.pdf
[in tema di ammissibilità che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili, laddove non liquidati in esito a una procedura fallimentare, in applicazione di una normativa nazionale quale quella che prevede una procedura di esdebitazione, cfr. in questa rivista: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, VII Sezione, 16 marzo 2017 https://www.unijuris.it/node/3326 che, seppure richiami il precedente rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 7 aprile 2016, in C-546/14 https://www.unijuris.it/node/2826, che prevede "obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione”, ciononostante proprio su questa base afferma che il quadro sovranazionale non osta alla declaratoria di inesigibilità dei debiti IVA correlata all’applicazione della normativa interna sull’esdebitazione del fallito persona fisica, essendo la concessione del beneficio ex art. 142 L.F. sottoposta a condizioni soggettive e oggettive rigorose; a riguardo della possibilità che in generale i debiti tributari risultino comunque comprimibili, e pertanto sia falcidiabili, sia transigibili, cfr.: Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili 27 dicembre 2016 n. 26988https://www.unijuris.it/node/3103].