Corte di Cassazione (36543/2021) – Fallimento e stato passivo: possibile impugnazione per prescrizione dei crediti tributari ammessi, da parte degli altri creditori interessati a prescindere dal giudice cui è riservato il relativo accertamento.

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Data di riferimento: 
24/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 novembre 2021, n. 36543 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Fichera.

Fallimento – Stato passivo – Creditore impugnante – Azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi – Possibile esercizio – Fondamento.

Fallimento – Stato passivo – Crediti ammessi - Creditore impugnante – Eccezioni riservate al curatore – Eccezione di prescrizione in particolare – Proposizione possibile - Giudice speciale cui è riservato l'accertamento – Irrilevanza.

Fallimento – Stato passivo – Credito tributario - Notifica della cartella di pagamento - Prescrizione maturata successivamente – Eccezione sollevata in sede di verifica o in sede di impugnazione – Accertamento - Competenza dei giudici fallimentari - G.D. o tribunale - Ragione.

Il creditore che impugna ai sensi dell'art. 98. terzo comma, L.F., al fine di escludere uno o più crediti o le garanzie che lo assistono, lo stato passivo può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa la revocatoria, in quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche degli interessi di tutti gli altri creditori (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il creditore impugnante, ex art. 98, comma 3, L. Fall. può sollevare tutte le eccezioni riservate al curatore fallimentare, compresa quella di prescrizione, anche quando si tratti di crediti il cui accertamento è riservato alla cognizione di altro giudice speciale (Principio di diritto)

L'eccezione di prescrizione del credito tributario, che sia maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è sempre devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. (Pierluigi – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26314/CrisiImpresa?Impugnazione-dei-crediti-ammessi-allo-stato-passivo%3A-il-creditore-impugnante-pu%26%23242%3B-sollevare-tutte-le-eccezioni-riservate-al-curatore#gsc.tab=0

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-novembre-2021-n-36543-pres-cristiano-est-fidanzia

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: