Corte di Cassazione (25313/2021) – Prededucibilità del credito del professionista che ha assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ - 1, 20 settembre 2021, n. 25313 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Loredana Nazzicone.
Debitore – Istanza di fallimento in proprio - Preparazione della documentazione necessaria - Credito del professionista che lo ha assistito - Prededuzione.
Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'ari'. 111, comma 2, legge fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell'art. 182-quater, comma 4, legge fall., ad opera del d.1 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26288.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Giugno 2019, n. 17596 https://www.unijuris.it/node/4796; Corte di Cassazione, Sez. VI, 9 settembre 2014, n. 18922 https://www.unijuris.it/node/2424 e Cassazione civile, Sez. I , 08 aprile 2013, n. 8533 https://www.unijuris.it/node/1808].