Corte di Cassazione (21815/2021) – Concordato con cessione dei beni: la designazione del liquidatore da parte del proponente, laddove risulti rispettosa dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., risulta vincolante per il tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 luglio 2021, n. 21815 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Indicazione del liquidatore fatta dal proponente - Vincolatività – Possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza prescritti dall’ordinamento – Presupposto necessario.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Indicazione del liquidatore fatta dal proponente – Nomina riservata comunque al tribunale.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Nomina del liquidatore come indicato dal proponente – Presenza dei «giustificati motivi» - Revoca – Potere riservato al tribunale.
In materia, l'indicazione della persona del liquidatore proveniente dal debitore, ai sensi dell'art. 182, comma 1, L. fall. ha portata di designazione vincolante, sicché qualora rispettosa dei requisiti di professionalità e di indipendenza prescritti dall’ordinamento va senz’altro recepita nel decreto del Tribunale. (Massima ufficiale)
L'«incarico» di procedere alla liquidazione promana pur sempre dal decreto di omologa del concordato e da questo dipende: anche quando, cioè, l'indicazione della persona da nominare liquidatore provenga dal debitore, secondo quanto è per l'appunto reso possibile dalla norma dell'art. 182, comma 1, legge fall., fonte diretta della nomina del liquidatore, pertanto, risulta comunque il decreto del tribunale. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
Atteso l'espresso richiamo che la norma dell'art. 182, comma 2, fa, tra le altre, alla norma dell'art. 37 legge fall. (come rubricato «revoca del curatore»), non è allora discutibile che spetti in ogni caso al tribunale procedere a una eventuale revoca del liquidatore: pure, dunque, ove si tratti di liquidatore individuato dal debitore. Peraltro, in punto di esercizio del relativo potere, alla revoca si potrà addivenire solo nell'ipotesi in cui la situazione concreta manifesti la presenza dei «giustificati motivi» che sono richiesti dalla norma generale dell'art. 23 legge fall (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I , 15 luglio 2011, n. 15699 https://www.unijuris.it/node/1222 e Cassazione civile, Sez. I, 18 gennaio 2013 n. 1237 https://www.unijuris.it/node/1735; con riferimento alla terza massima e in particolare all'ipotesi di revoca del curatore: Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2015, n. 5094 https://www.unijuris.it/node/2984].