Corte di Cassazione (268/2020) – Fallimento: le contestazioni che possono derivare dall’ammissione al passivo con riserva di un creditore dipendono dall’essere stata o meno conforme al contenuto della domanda dallo stesso proposta.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 gennaio 2020, n. 268 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Federico.
Fallimento - Domanda di insinuazione integrale di un credito al passivo – Ammissione solo con riserva – Ipotesi di soccombenza – Opposizione ex art. 98 L.F. – Legittimazione del creditore istante a proporla – Curatore e altri creditori – Proposizione di eventuali contestazioni – Obbligo di farvi ricorso.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione con riserva di un creditore – Provvedimento conforme alla di lui istanza – Non interesse all’impugnazione - Scioglimento della riserva – Decisione differita al momento dell’effettuazione del riparto.
Nella disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l'ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme dell'art. 98 l.fall.. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l'ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui all'art. 113 bis l.fall.. (Principio di diritto)
Nell’ipotesi in cui il provvedimento di "ammissione con riserva" risulti conforme alla domanda del creditore non è configurabile una situazione di soccombenza del creditore e non vi è dunque interesse all'impugnazione ex art. 98 L.F. da parte dello stesso, ragion per cui lo scioglimento della riserva avverrà solo con il sub-procedimento dell'art. 113 bis L.F. con cui il giudice delegato, accerto il verificarsi (o meno) dell'evento che aveva determinato l'ammissione con riserva, provvederà a modificare con decreto lo stato passivo, disponendo che la domanda debba ritenersi accolta (o non accolta) definitivamente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)