Tribunale di Firenze – Concordato preventivo con cessione dei beni e azione di responsabilità esperita dai liquidatori sociali e giudiziali nei confronti degli amministratori della società: difetto di legittimazione attiva.
Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, 03 ottobre 2019 - Pre. Rel. Niccolò Calvani, Giud. Roberto Monteverde e Laura Maione.
Piano di concordato preventivo – Crediti inclusi – Omogazione – Modifica - Inserimento di altri crediti- Credito risarcitorio, in particolare - Inammissibilità - Eventuale inclusione – Azione di responsabilità nei confronti degli amministrtori - Giudicato non vincolante.
Società di capitali - Concordato preventivo con cessione dei beni – Proposizione - Crediti ceduti - Diritto a risarcimento - Inclusione automatica – Esclusione – Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministrtori – Proposizione da parte di liquidatori giudiziali – Inammissibilità – Ligittimazione dei soli soci - Legittimazione attiva anche dei liquidatori sociali - Delibera autorizzativa dell’assemblea – Presupposto necessario.
Il decreto di omologa non può modificare il contenuto del piano di concordato preventivo, in particolare liquidatorio, inserendovi crediti che non sono stati nello stesso inclusi [nello specifico, il tribunale, in sede di decisione di un'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori di una società in liquidazione e in concordato preventivo, ha affermato che, stante che in sede di concordato il debitore conserva ex art. 167 L.F. la titolarità dei suoi beni e diritti, compresi quelli processuali strumentali alla loro tutela, non costituisce "giudicato vincolante" il fatto che il GD del tribunale abbia ritenuto che il piano di concordato con cessione dei beni, poi omologato, ricomprenda anche il credito risarcitorio come promovibile nei confronti degli amministratori, qualora lo stesso non risulti essere stato incluso nel piano concordatario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va escluso che il diritto al risarcimento tutelabile con l’azione di responsabilità sia “naturalmente”, ancorché non esplicitamente menzionato, compreso tra i crediti ceduti dal debitore in sede di proposta di concordato liquidatorio come componente dell’intero attivo patrimoniale; nelle società di capitali, infatti, la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dall’organo amministrativo (art. 152 L.F.), mentre il diritto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità è un diritto esclusivo dei soci sul quale gli amministratori non hanno potere dispositivo; ragion per cui considerare quell'azione automaticamente compresa nel piano, oltre che ostacolare la sua presentazione in quanto gli stessi amministratori possano essere i destinatari dell’azione di responsabilità, significherebbe spogliare i soci del diritto di esercitarla o di rinunciarvi, trasferendo lo stesso diritto a soggetti (amministratori, liquidatori sociali, liquidatori giudiziali) che non hanno alcun potere di rappresentarli né hanno titolo per subentrare nelle loro facoltà [nello specifico, il tribunale ha, pertanto, concluso nel senso della mancanza della legittimazione attiva dei liquidatori giudiziali all'esercizio di un tale azione, come viceversa da questi proposta, avendo quelli stessi agito a tutela di un diritto non rientrante tra quelli di cui è stata loro attribuita la gestione, come pure nel senso della mancanza di legittimazione attiva anche dei liquidatori sociali, anch'essi promotori di quella stessa azione, in tal caso, per difetto di una delibera autorizzativa dell’assemblea ed ha, pertanto, concluso nel senso dell'inammissabilità della proposizione dell'azione di responsabilità da parte di quei soggetti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22484.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 28 luglio 2017, n. 18823 https://www.unijuris.it/node/3756]