Tribunale di Avellino - Concordato preventivo con continuità: il piano, al fine della determinazione dell'alternativa liquidatoria e del c.d. valore di liquidazione, deve contenere un riferimento alle azioni di responsabilità e di massa esperibili.

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Data di riferimento: 
27/03/2024

Tribunale di Avellino, Sez. I – Ufficio Procedure concorsuali, 27 marzo 2024 – Pres. Gaetano Guglielmo, Giudice delegato Pasquale Russolillo, Giud. Michela Palladino.

Concordato preventivo con continuità - Contenuto del piano . Necessario riferimento anche alle eventuali azioni di massa e di responsabilità che possono esperirsi – Finalità di consentire un adeguato raffronto con l'alternativa liquidatoria e di determinare il c.d. valore di liquidazione.

Nel caso del concordato con continuità aziendale è sufficiente che il trattamento economico stabilito non sia deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria e che tutti i creditori, compresi i chirografari, ricevano dal concordato una soddisfazione non irrisoria, onde quanto al primo presupposto deve ritenersi essenziale, per la determinazione non solo delle prospettive alternative a quella concordataria prospettata dal debitore, ma anche ai fini della determinazione del c.d. valore di liquidazione (art. 84, comma 5, C.C.I.) da attribuire ai creditori privilegiati (cui deve essere garantito di venir soddisfatti in misura non inferiore di quanto realizzabile dalla liquidazione dei beni e dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali), che il piano a tal fine contenga anche un riferimento circa la possibilità di recupero di ulteriori utilità derivanti dalle azioni di massa (art. 87, lett. h, C.C.I.), nonché un’analisi sulla eventuale responsabilità degli organi amministrativi circa le cause del dissesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-26-marzo-2024-pres-guglielmo-est-russolillo

[in tema di rapporto tra proposta di concordato prevenivo e istanza di liquidazione giudiziale e di necessaria considerazione, per decidere delle prospettive di soddisfazione conseguibile all'esito delle due procedure, anche delle azioni revocatorie esperibili, cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, 10 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7313].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza