Corte di Cassazione (16132/2018) - Principio di intangibilità, a fallimento chiuso, delle attribuzioni patrimoniali effettuate dagli organi della procedura, a favore dei creditori in base al piano di riparto.

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Data di riferimento: 
19/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 19 giugno 2018 n. 16132 – Pres. Adelaide Amendola, Rel. Lina Rubino.

Fallimento – Chiusura - Debitore tornato in bonis – Domande giudiziarie – Riparto dell'attivo -Censura di operazioni poste in essere – Improponibilità – Difetto di legittimazione  -  Intangibilità delle attribuzioni patrimoniali.

Devono ritenersi improponibili, per difetto di legittimatio ad causam, le domande giudiziarie del debitore tornato in bonis e di qualunque altro interessato, volte, a fallimento chiuso, a rimettere in discussione, con effetti reali, l'operato degli organi della procedura; onde, in particolare, il fallito,  che ritenga di essere stato danneggiato dall'attività, a suo avviso sconsiderata, del curatore può, una volta recuperata in pieno la sua capacità, attivare la sola tutela risarcitoria e non pretendere di rimettere in discussione l'intangibile e conclusa da anni attività di riparto dell'attivo [nel caso specifico, il fallito, tornato in bonis, aveva inammissibilmente introdotto una causa in cui chiedeva l'annullamento di una transazione conclusa, nonostante il suo parere contrario, nel corso della procedura fallimentare, dalla curatela con un ente pubblico, debitore dello stesso fallito, mediante la quale il credito che vantava risultava essere stato  ridimensionato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cASS.%20cIV.%2016132.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: