Tribunale di Mantova – Laddove il curatore abbia rinunciato ad acquisire un immobile della società fallita e la procedura fallimentare venga chiusa per compiuta ripartizione dell'attivo, va disposta la cancellazione dal registro delle imprese.
Tribunale Ordinario di di Mantova, Ufficio Fallimenti, 31 ottobre 2024 (data della pronuncia) - Pres. Rel. Mauro Pietro Bernardi, Giud. Alessandra Venturini e Francesca Arrigoni.
Fallimento di società – Curatore – Intervenuta rinuncia all'acquisizione di un immobile – Istanza di chiusura per compiuta ripartizione finale dell'attivo – Accoglibilità comunque da parte del tribunale – Disposta chiusura - Conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
Sebbene nel corso di una procedura di fallimento il curatore abbia rinunciato ex art. 104 ter, ottavo comma, L.F. all'acquisizione di un immobile di cui la società fallita era proprietaria, si deve ritenere che possa trovare accoglimento il ricorso proposto dallo stesso con cui abbia richiesto la chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118, primo comma, n. 3 per compiuta ripartizione finale dell'attivo. In tal caso così deciso, il Tribunale dispone che il curatore comunichi ai creditori via pec l'avvenuta chiusura del fallimento e, ai sensi del secondo comma di detto articolo, richieda la cancellazione della società dal registro delle imprese, succedendo nella titolarità dell’immobile la socia illimitatamente responsabile; (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)