Tribunale di Pistoia – Concordato preventivo: la responsabilità per i debiti sociali che si estende, in quanto tale, al socio illimitatamente della società ammessa alla procedura assorbe quella diversa che lo stesso possa avere ad altro titolo.
Tribunale di Pistoia, Sez. I civ., 12 giugno 2024 – Giudice monocratico Matteo Marini.
Società ammessa a concordato preventivo – Estendersi dell'efficacia di quella procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – Socio che risulti essere anche fideiussore – Chiusura della procedura – Estinguersi della sua responsabilità a tale secondo titolo – Fondamento.
Il primo comma dell’art. 184 L.F. nello stabilire che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso ma che gli stessi conservano però impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, si deve ritenere abbia riferimento ai soggetti diversi dai soci illimitatamente responsabili, in quanto quelli, dal momento che il secondo comma prevede che il concordato ha efficacia anche nei loro confronti, rispondono, salvo patto contrario, dei debiti sociali a tale titolo. Pertanto, dal momento che, analogamente a quanto avviene nel fallimento, anche il concordato coinvolge sia il patrimonio della società sia quello del socio illimitatamente responsabile e assoggetta al concorso sia l'una che l'altro per i debiti della società, deve ritenersi che, quando quest'ultimo risulti essere anche fideiussore, una volta che intervenga la chiusura di quella procedura, stante l'effetto esdebitatorio che ne consegue ad esecuzione avvenuta, la responsabilità del socio collegata a questo secondo titolo si estingua con la conseguenza che quel soggetto nulla più deve ai creditori che hanno potuto già trovare soddisfazione su due patrimoni diversi, quello della società e quello del socio, in quanto altrimenti potrebbero trovare ingiustificatamente soddisfazione due volte sul di lui patrimonio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)