Tribunale di Vercelli – Procedura di concordato preventivo: momento in cui si può considerare chiusa sia formalmente che sostanzialmente.

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Data di riferimento: 
28/03/2024

Tribunale di Vercelli, Sez. Civile - Fallimentare, 28 marzo 2024 – Pres.Michela Tamagnone, Rel. Edoardo Gaspari, Giud. Giovanni Campese.

Concordato preventivo – Chiusura formale e sostanziale della procedura – Provvedimento a cui consegue – Fondamento.

L’art. 181 LF rubricato “chiusura della procedura” non dev’essere frainteso in quanto la procedura di concordato preventivo è unitaria e la fase esecutiva, che inizia a partire dal decreto di omologazione, non è disgiunta dalla precedente fase più propriamente giudiziale, stante che è proprio la seconda quella che realizza la soddisfazione dei creditori e durante la quale gli organi di controllo rimangono nelle loro funzioni onde la procedura ai sensi dell'art. 136, come richiamato dall'art. 185 L.F., termina formalmente e sostanzialmente solo quando viene accertato dal giudice delegato con apposito provvedimento, non oggetto di reclamo volto alla sua revoca o modifica da parte dei creditori, l'avvenuto adempimento del piano concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2410

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: