Corte di Cassazione (6918/2016) – Irripetibilità a titolo di indebito oggettivo del pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza di decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento.

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Data di riferimento: 
08/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2016, n. 6918. Pres. Antonio Didone, rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità

Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18124.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: