Corte di Cassazione (24792/2016) – Data di iscrizione nei pubblici registri dell’ipoteca quale momento di costituzione della stessa ai fini dell’azione revocatoria fallimentare.

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Data di riferimento: 
05/12/2015

Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2016, n. 24792. Pres. Aniello Nappi, rel. Massimo Ferro.

Revocatoria fallimentare - Ipoteca  - Decorrenza del termine semestrale - Dal giorno della concessione - Esclusione - Dal giorno della iscrizione nei pubblici registri - Sussistenza.

L’atto di concessione di ipoteca attribuisce al creditore il diritto a procedere all'iscrizione e gli conferisce il titolo idoneo a pretenderla dal conservatore dei registri immobiliari, ma solo a seguito dell'iscrizione il creditore medesimo acquista il diritto di espropriare i beni vincolati anche in confronto del terzo acquirente e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Ne consegue che, ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., deve intendersi come data di costituzione dell'ipoteca volontaria (o anche giudiziale), soggetta a revoca perché costituita per debiti scaduti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, non già quella dell'atto notarile (o del titolo giudiziale), bensì quella della sua iscrizione nei pubblici registri. (massima ufficiale)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18643.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: