Corte di Cassazione (3483/2016) – Richiesta di pagamento semplificato di crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare: rigetto dell’istanza e inammissibilità del ricorso in cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2016 n. 3483 – Pres. Fabrizio Forte, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento – Crediti prededucibili sorti nel corso della procedura - Pagamento semplificato extra riparto - Decisione del G.D. e del tribunale – Rigetto dell’istanza – Ricorso in cassazione – Inammissibilità.
Fallimento – Crediti prededucibili sorti nel corso della procedura - Pagamento semplificato extra riparto – Istanza – Liquidità, esigibilità e non contestazione dei crediti - Presupposti di accoglibilità della domanda – Possibilità di soddisfazione di tutti i crediti della specie – Valutazione successiva - Necessità o meno del procedimento di ammissione al passivo.
Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, a fronte della contestazione del curatore circa l'ammontare del credito vantato, abbia respinto la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111 bis, comma 3, L.F, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di statuizione che, in quanto meramente ricognitiva del difetto dei presupposti per il pagamento invocato, non decide in via definitiva sul diritto del creditore. (Massima ufficiale)
La richiesta di soddisfazione in via semplificata di crediti prededucibili ex art. 111 bis, comma 3, L.F. esige per trovare accoglimento che gli stessi siano “sorti nel corso del fallimento” ed inoltre che siano “liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare”; in presenza di tali presupposti dovrebbe essere poi valutata la sufficienza dell’attivo a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, in quanto la stessa “non contestazione”, ai sensi del primo comma della suddetta disposizione, esclude la necessità della proposizione della domanda, tempestiva, tardiva o supertardiva, di ammissione al passivo secondo le modalità di cui al capo V L.F. solo laddove, pur in presenza di apposita autorizzazione del comitato dei creditori e del giudice delegato, risulti esservi capienza per tutti i crediti prededucibili, mentre il ricorso al procedimento di riparto non risulta escluso, ove tale capienza non risulti presumibilmente sussistere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)