Corte di Cassazione (4021/17) – Effetti del deposito di domande tardive dopo l’istanza di chiusura del fallimento ex art. 118 l.f. per mancanza di domande di ammissione al passivo.
Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 2017, n. 4021 – Aniello Nappi, pres. - Renato Bernabai, rel.
Fallimento – Istanza di chiusura della procedura – Successivo deposito di domande di ammissione al passivo – Ostatività alla chiusura della procedura – Sussistenza.
Il numero 1 dell’articolo 118 legge fall. (mancata presentazione di domande di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza di fallimento) non pone un termine di preclusione per eventuali domande tardive e cioè come se, in assenza di ammissione di alcun credito in sede di verifica dello stato passivo, automaticamente non fosse più consentito ai creditori di insinuarsi, con riconoscimento di natura decadenziale al termine anzidetto. Non è pertanto esclusa la possibilità della prosecuzione, ove ulteriori domande di ammissione al passivo tardive siano comunque presentate prima del decreto di chiusura, purché non sussistano altre condizioni per la cessazione della procedura quali, ad esempio, l’impossibilità di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali e le spese di procedura. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata).