Corte di Cassazione – Concordato approvato ed omologato e comportamento dissipativo e distrattivo: possibile attivazione della giurisdizione penale a prescindere dalla revoca dell’ammissione.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 29 novembre 2016 n. 50675 - Pres. Fumo, Rel. Settembre.
Concordato preventivo – Approvazione ed omologazione – Proponente – Utilizzo in frode ai creditori – Possibile verificarsi – Disposizioni confermatrici.
Concordato preventivo – Omologa – Ipotesi di reato – Giurisdizione penale – Attivazione ante revoca - Ammissibilità.
Concordato preventivo – Proposta approvata ed omologata - Cessione di azienda – Stima del C.G. – Vendita per un valore sottostimato – Prerogative dei creditori e del tribunale fallimentare – Rispetto dovuto - Possibile ipotesi di reato – Comportamento decettivo dell’imprenditore – Accertamento in concreto – Necessità.
In linea di principio, l’approvazione dei creditori e l’omologa del tribunale di una proposta di concordato preventivo non escludono che la procedura possa venir utilizzata dal soggetto proponente in frode al ceto creditorio, per la realizzazione di un interesse illecito. Ciò è confermato dalla previsione della revoca dell’ammissione a concordato già omologato, ove venga posto in essere uno degli atti previsti dall’art. 173 L.F. e dalla recente introduzione, nell’ordinamento penale, dell’art. 236 bis L.F., che punisce, in maniera severa, il professionista che nelle relazioni od attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, quinquies, septies e 186 bis L.F., esponga informazioni false od ometta di riferire informazioni rilevanti in funzione del corretto svolgimento delle procedure di risoluzione delle crisi d’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Data la tendenziale autosufficienza della giurisdizione penale, che le consente di risolvere ogni questione da cui dipenda la decisione (art. 2 c.p.p.), si deve ritenere che detta giurisdizione, in ipotesi di reati commessi in sede di concordato preventivo omologato, possa attivarsi prima che, da parte degli organi fallimentari, sia disposta la revoca, ex art. 173 L.F., dell’ammissione al concordato. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va censurata in quanto indebitamente lesiva delle prerogative dei creditori e delle attribuzioni del Tribunale fallimentare, la contestazione (nello specifico in materia di misure cautelari reali), recepita dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale in sede di appello, che abbia attribuito valore dissipativo, ai sensi degli artt. 216, 223 e 224, come richiamati dall’art. 236 L.F., nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, alla prospettata cessione, approvata dai creditori e, per l’effetto, omologata dal Tribunale fallimentare, dell’azienda del debitore proponente, precedentemente oggetto di contratto d’affitto, ad un valore commerciale sottostimato rispetto a quello indicato dal C.G., laddove non risulti rigorosamente dimostrato che la vendita ad un valore incongruo sia da attribuire a manovre decettive dell’imprenditore stesso, consistenti nell’aver “montato” una realtà diversa da quella effettiva, celando valori aziendali, enfatizzando le passività o compiendo atti di frode (per esempio, subornando i creditori con promesse illegittime), ma sia dovuta unicamente ad una diversa lettura dei dati, correttamente esposti dal proponente nel piano, da parte dei soggetti (i creditori ed il tribunale fallimentare) cui è demandata la funzione di verifica dell’accoglibilità della proposta e della sua conformità ai principi che regolano della procedura concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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