Corte di Cassazione - Ammissione al passivo con riserva del credito del coobbligato.
Cassazione civile, sez. I 11 maggio 2013, n. 613 - Pres. Plenteda - Est. Ferro.
Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Ammissione al passivo - Credito del coobbligato che abbia pagato il comune creditore - Fatto costitutivo - Individuazione - Pagamento avvenuto nel corso di procedura concorsuale apertasi a carico del debitore - Credito concorsuale - Avvenuta ammissione al passivo con riserva benchè richiesta, "ab origine", come incondizionata - Opposizione ex art. 98 legge fall. comunque promossa - Sindacato del giudice - Contenuto.Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Concorso dei creditori - Ammissione al passivo - Credito del coobbligato che abbia pagato il comune creditore - Fatto costitutivo - Individuazione - Pagamento avvenuto nel corso di procedura concorsuale apertasi a carico del debitore - Credito concorsuale - Avvenuta ammissione al passivo con riserva benchè richiesta, "ab origine", come incondizionata - Opposizione ex art. 98 legge fall. comunque promossa - Sindacato del giudice - Contenuto.
L'insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore, in quanto l'ammissione al passivo dei crediti con riserva esige una situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune. Ove, pertanto, tale pagamento sia stato effettuato nel corso di una procedura concorsuale (nella specie, l'amministrazione straordinaria ex art. 1 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), ed in particolare dopo la proposizione, da parte del fideiussore, della relativa domanda di insinuazione, ma anteriormente alla esecutività dello stato passivo, il giudice, comunque adito ex artt. 53 del citato d. lgs. e 98 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) per l'ammissione al passivo incondizionata, come richiesto "ab origine", in luogo dell'ivi avvenuta ammissione con riserva, non può restringere il suo sindacato critico ancora sul mezzo oppositivo adottato, dovendo, invece, considerare nel merito, e per tutta la sua latitudine, la descritta domanda finalmente fondata sul presupposto solutorio comunque attuato. (massima ufficiale)
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