Corte di Cassazione (7076/2022) – Il fallimento di una parte dopo la rimessione della causa in decisione non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 05/04/2022 - 09:52Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7076, Pres. Campanile, Est. Lamorgese
Fallimento di una parte dopo la rimessione della causa in decisione con dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. – Interruzione del processo – Esclusione – Effetti: prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Opponibilità al fallimento della decisione - Esclusione.