Corte di Cassazione (26506/2021) – Laddove il curatore impugni un atto impositivo di crediti tributari sorti ante fallimento del contribuente, come notificatogli, il fallito non ha titolo a dolersi dell'omessa notifica nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, Sez. Trib., 30 settembre 2021, n. 26506 – Pres. Angelina-Maria Perrino, Rel. Salvo Leuzzi.
Fallimento di società di capitali - Atto impositivo inerente a crediti tributari – Presupposti verificatisi ante fallimento – Avviso di accertamento -Notifica al curatore - Impugnazione da parte dello stesso - Interesse del fallito alla contestazione – Doverosa notifica anche nei suoi confronti – Esclusione - Fondamento
In tema di fallimento di società di capitali, qualora il curatore non rimanga inerte, bensì impugni l'atto impositivo inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, non consta alcun residuo interesse del fallito a dolersi dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al fine di contestarlo. (Massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12854 https://www.unijuris.it/node/4141; Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 11 maggio 2017 n. 11618 https://www.unijuris.it/node/3568; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 06 luglio 2016 n. 13814 https://www.unijuris.it/node/3121 e Cassazione civile, Sez. II, 04 Dicembre 2018, n. 31313 https://www.unijuris.it/node/4554].