Corte di Cassazione (7076/2022) – Il fallimento di una parte dopo la rimessione della causa in decisione non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo.

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Data di riferimento: 
03/03/2022

Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7076, Pres. Campanile, Est. Lamorgese

Fallimento di una parte dopo la rimessione della causa in decisione con dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. – Interruzione del processo – Esclusione – Effetti: prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Opponibilità al fallimento della decisione - Esclusione.

La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.  Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-3-marzo-2022-n-7076-pres-campanile-est-lamorgese

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27035.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: