Corte di Cassazione (7076/2022) – Il fallimento di una parte dopo la rimessione della causa in decisione non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo.
Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7076, Pres. Campanile, Est. Lamorgese
Fallimento di una parte dopo la rimessione della causa in decisione con dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. – Interruzione del processo – Esclusione – Effetti: prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Opponibilità al fallimento della decisione - Esclusione.
La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta. Massima Ufficiale