Corte di Cassazione (5090/2022) – Il principio di consecuzione delle procedure non rileva in caso di ammissione al passivo con riserva di un credito basato su sentenza pronunciata nel corso del concordato preventivo poi sfociato nel fallimento.

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Data di riferimento: 
16/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5090 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento – Credito basato su sentenza non definitiva – Pronuncia risalente alla precedente sede concordataria – Revoca della procedura minore ex art. 173 L.F. - Ammissione al passivo con riserva ai sensi dell'art. 96, terzo comma, n. 3 L.F. - Opposizione proposta dal curatore – Principio di consecuzione delle procedure – Applicabilità – Esclusione – Rigetto del ricorso.

In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non rileva qualora l’ammissione con riserva del credito sia avvenuta in virtù di una sentenza emessa in costanza di concordato preventivo in seguito sfociato in un fallimento, per intervenuta revoca ex art. 173 L. fall. L’art. 96, comma 3, n. 3, L. fall., impone, infatti, di considerare, ai fini dell’opponibilità della sentenza nei confronti della massa, la data della dichiarazione di fallimento, non quella della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, sicché l’accertamento del credito contenuto nella data anteriore alla dichiarazione di fallimento, passata in giudicato nelle more della relativa procedura, è alla stessa opponibile. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-febbraio-2022-n-5090-pres-scaldaferri-est-amatore

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27236.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: