Corte di Cassazione (21864/2023) – Concordato in continuità: non sussiste la causa tipica di quel tipo di procedura qualora l’attività in partenza risulti insussistente, in quanto cessata.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 19/10/2023 - 16:21Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 luglio 2023, n. 21864 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Andrea Fidanzia.
Concordato preventivo in continuità in continuità - Attività di impresa cessata - Mera gestione di una partecipazione azionaria minoritaria in un istituto di credito– Mancanza della causa tipica di quella procedura -Mantenimento in vita dell’attività e dei valori aziendali – Presupposto necessario a fini di ammissibilità.