Tribunale di Padova – La presentazione di una domanda di concordato con riserva da parte di un soggetto cui sia stata in precedenza revocata l'ammissione a concordato non è detto costituisca sempre un ipotesi di abuso di quello strumento.
Tribunale di Padova, Sez. I civ., 21 aprile 2022 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Santinello, Giudici Giovanni Giuseppe Amenduni e Micol Sabino.
Revoca dell'ammissione a concordato preventivo – Domanda di concordato con riserva - Successivo deposito da parte dello stesso debitore – Tribunale – Concessione di un termine per la presentazione di un piano di concordato pieno - Necessaria verifica della novità o meno rispetto alla precedente procedura – Riproposizione dello stesso piano – Ipotesi di abuso dello strumento concordatario.
Seppure anche nell’ambito concorsuale, possa rilevare un ricorso abusivo agli strumenti di regolazione concordata della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, si deve ritenere che vada ugualmente accolta la domanda, ex art. 161 sesto comma, L.F., di concessione, a seguito del deposito di una domanda di concordato con riserva, di un termine per la presentazione di un piano di concordato “pieno”, anche laddove in precedenza sia intervenuta la revoca ex art. 173 L.F. dell'ammissione a concordato nei confronti di quello stesso debitore; ciò in quanto solo allorché la nuova documentazione verrà presentata il tribunale sarà in grado di stabilire se sussista novità o assenza di novità rispetto alla precedente procedura e quindi se ricorra o meno un'ipotesi di ricorso abusivo allo strumento concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27279.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117https://www.unijuris.it/node/5180].