Corte di Cassazione (35423/2023) – Verifica che il tribunale è tenuto a compiere per quanto concerne la fattibilità di un concordato in continuità. Effetto devolutivo del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento che vi ha fatto seguito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2023, n. 35423 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo in continuità aziendale – Giudice merito – Verifica della correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo e della realizzabilità della proposta - Necessaria presa in considerazione degli elementi originaria e sopravvenuti, anche con riferimento alla relazione dell'attestatore.
Sentenza di fallimento – Pronuncia conseguente alla revoca dell'ammissione a concordato preventivo – Reclamo – Effetto devolutivo pieno che lo caratterizza – Necessario riesame di tutte le questioni concernenti l'avvenuta revoca – Doveroso esame anche di quelle dedotte per la prima volta in quella sede.
In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2, e 186 bis, comma 2, lett. b), L. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria. (Massima Ufficiale)
L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando, innanzitutto, la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite. (Massima Ufficiale)
[on riferimento alla prima massima, in tema di verifica che il giudice è chiamato a compiere per quanto concerne non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, di una proposta di concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061https://www.unijuris.it/node/3581; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2021, n. 11216 https://www.unijuris.it/node/5669].