Tribunale di Viterbo – Concordato preventivo omologato: poteri da riconoscersi al giudice delegato e al tribunale nella fase dell'esecuzione, in particolare nel caso la proposta sia stata presentata da uno o più creditori.

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Data di riferimento: 
18/11/2021

Tribunale di Viterbo, Ufficio Procedure Concorsuali, 18 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Eugenio Maria Turco, Giudice delegato Antonino Geraci, Giud. Fiorella Scarpato.

Concordato preventivo – Decreto di omologa – Chiusura della procedura – Fase esecutiva -  Assoggettabilità alla disciplina ex artt. 185 e 186 L.F. - Poteri attribuiti al G.D. e al tribunale  - Riscontro.

Concordato preventivo - Fase successiva all'omologa – Risoluzione e annullamento del concordato – Revoca dell'ammissione – Tribunale - Poteri non riconoscibili o non più esercitabili – Fondamento.

Concordato preventivo - Fase successiva all'omologa – Poteri del G.D. - Desumibilità a contrariis tenuto conto di quelli attribuiti al Tribunale - Funzione di vigilanza in merito all’operato del commissario giudiziale.

Concordato preventivo – Proposta presentata da uno o più creditori - Omologazione – Esecuzione della proposta - Debitore – Dovere di  compiere ogni atto necessario – Mancato assolvimento - Tribunale – Potere di sostituire il debitore con il commissario  e di revoca e sostituzione dell'organo amministrativo – Nomina di un amministratore giudiziario - Presupposti necessari.

La pubblicazione del decreto di omologazione determina l'esaurimento della procedura di concordato preventivo, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva, disciplinata dagli artt. 185 e 186 L.F., che hanno la finalità di assicurare che la stessa si svolga in conformità alle previsioni del piano. Si deve a tal fine operare una distinzione per quanto concerne i poteri attribuiti a tale scopo, a partire da quel momento, al Giudice Delegato  e al Tribunale e, al riguardo, quelli da riconoscersi a detto giudice si  devono desumere – a contrariis – dai poteri riconosciuti al Tribunale dai commi da III a VI dell’art. 185 L.F. Da tali previsioni si evince, pertanto, che il Giudice delegato abbia poteri necessariamente meno ampi di quelli riservati al Tribunale collegiale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve escludersi che il Tribunale, pur a fronte di comportamenti del debitore non compatibili con l’attuazione del piano, possa pronunciare, ex art. 186 L.F, d'ufficio l’annullamento o la risoluzione del concordato già omologato, in quanto, ai sensi dei richiamati artt. 137 e 138 L.F., l’avvio del giudizio per la risoluzione del concordato presuppone l’iniziativa del ceto creditorio (attualmente nei limiti in cui ciò sia, in ragione degli effetti negativi conseguenti al diffondersi dell'epidemia da Covid 19, consentito dall’art. 23, primo comma, del decreto 118/2021) e il ricorso per l’annullamento può essere proposto, oltre che dal ceto creditorio, solo dal commissario giudiziale. Deve altresì escludersi che possa trovare ancora applicazione il disposto dell'art. 173 L.F., essendo il sub-procedimento previsto da quella disposizione riservato alla fase antecedente all'omologa. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Le attribuzioni del Tribunale devono ritenersi circoscritte a quanto previsto dall’art. 185 L.F., norma che,  in sede di primo comma, con riferimento allo svolgimento della fase esecutiva del concordato attribuisce un ruolo di vigilanza primaria al commissario giudiziale, che è onerato di riferire al Giudice Delegato “ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori”; giudice cui tuttavia, la legge fallimentare non attribuisce, a seguito di tale segnalazione, alcun potere di coazione, onde si deve ritenere assuma solo una funzione di vigilanza in merito all’operato dello stesso commissario circa le modalità di sorveglianza che tale professionista esercita sul debitore, consistente in particolare nel controllare che informi tempestivamente il ceto creditorio in caso lo stesso risulti gravemente inadempiente,  di guisa che ciascun creditore sia posto nelle condizioni di valutare il deposito di un ricorso ai sensi del successivo art. 186 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi delle disposizioni innovative introdotte nell’art. 185 L.F. dal D.L. n. 83/2015, spetta al Tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale, la facoltà di attribuire allo stesso i poteri necessari a provvedere, in luogo del debitore che, pur essendovi tenuto, non compia ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato come approvata e omologata, allo svolgimento degli atti a questo richiesti, ed, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 185 L.F., finanche la facoltà di revocare l'organo amministrativo e, se si tratta di società, di nominare un amministratore giudiziario attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa; ciò però solo laddove la proposta omologata sia stata presentata da uno o più creditori e non anche laddove sia stata presentata dalla società debitrice in quanto, qualora il proponente sia il medesimo debitore, tale esigenza non sussiste, essendo rimessa a quest’ultimo l’esecuzione del concordato e potendo, in caso di inadempimento, subire la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 186 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-viterbo-18-novembre-2021-pres-turco-est-geraci_2

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26503.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: